Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 47

Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità' di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità' accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 163 della legge n. 160 del 2019)
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 163 della legge n. 160 del 2019)
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
(comma sostituito dall'art. 38 del d.lgs. n. 97 del 2016, poi così modificato dall'art. 1, comma 163 della legge n. 160 del 2019)

                               Art. 47 Dlgs.33/2013

                     Sanzioni per casi specifici

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei

dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale

complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in

carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie

proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche'

tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo

a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a

carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo

provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o

organismo interessato.

  2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui

all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della

violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori

societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed

il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per

le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita'

amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24

novembre 1981, n. 689.

note. Non sono state adottate sanzioni amministrative pecuniarie.

Contenuto inserito il 27-01-2017 aggiornato al 27-01-2017
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza Vanvitelli - 81100 Caserta (CE)
PEC postacertificata@pec.comune.caserta.it
Centralino 0823273289 - 0823273290
P. IVA 00100110618
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su:

Servizio tecnico a cura dell' Ufficio ICT della Città di Caserta

Dichiarazione di accessibilità