Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Accesso Civico

L’accesso civico è il diritto offerto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione.

L’istanza di accesso civico è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a:

  • pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
  • trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.
  • indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza :

  • l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
  • la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Accesso civico generalizzato.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli

oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente

rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Dal 23 dicembre

2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri

soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.

Fonti normative : art. 5, Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

                              art.6,   Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

                                        Circolare Foia 2017

Come richiedere l'accesso civico

La richiesta di accesso civico, redatta sul modello appositamente predisposto(scaricabile da questa pagina) é indirizzata al Responsabile della Trasparenza del comune di Caserta.

Il Responsabile della Trasparenza provvede immediatamente ad inoltrare la richiesta al dirigente responsabile dell'ufficio competente per materia, il quale, entro 30 giorni dalla richiesta di accesso civico, provvederà a far pubblicare nel portale web del Comune di Caserta il documento, l'informazione o il dato richiesto. Contestualmente, il responsabile dell'ufficio competente per materia, comunica al richiedente(all’indirizzo di posta elettronica preventivamente fornito)  e per conoscenza al Responsabile della Trasparenza, l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Contatti :

a) Responsabile della Trasparenza:

L’istanza di accesso dovrà essere presentata con il modulo allegato e inoltrata, a scelta, alle seguenti caselle di posta elettronica : staff.segreteria.generale@comune.caserta.it  oppure

  • inviata tramite posta certificata all'indirizzo: postacertificata@pec.comune.caserta.it
  • inviata tramite servizio postale al Responsabile della Trasparenza del Comune di Caserta, piazza L. Vanvitelli 81100 Caserta
  • con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune.

b) Titolare del potere sostitutivo :

In caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi.

Titolare del potere sostitutivo  ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis, Legge 7.8.1990 n. 241 e smi è il Segretario Generale del Comune di Caserta, Dott. Salvatore Massi.

La richiesta di intervento sostitutivo dovrà essere presentata con il modulo allegato:

modulo in word, modulo in pdf

e inoltrata alla seguente casella di posta elettronica : staff.segreteria.generale@comune.caserta.it oppure

  • inviata tramite servizio postale a  : Segretario generale del Comune di Caserta, piazza L. Vanvitelli 81100 Caserta
  • con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune.

Registro accesso civico generalizzato 2022

Registro accesso civico generalizzato 2021

Registro accesso civico generalizzato 2020

 

 

Note

L'accesso civico è un diritto diverso e ulteriore rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990 e smi. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che l’Amministrazione fornisca e pubblichi gli atti, i documenti e le informazioni per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il diritto di accesso “ordinario” è invece sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata, che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione delle copie dei documenti.

 

ACCESSO CIVICO MOVIMENTO 5 STELLE

RICHIESTA ACCESSO CIVICO Prot.  n. 51205  del 10.07.14

Fitti attivi e Passivi - Richiesta accesso civico dei sigg. Alessandra Natale, Domenico Bellopede, Giuseppe Penna, Rosanna Paciotti, Valentina Vanni

Contenuto inserito il 16-10-2013 aggiornato al 28-09-2023
  • L'accesso civico semplice è il diritto di chiedere informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in caso di omessa pubblicazione da parte dell'ente ed è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
    Accesso civico semplice

  • L'accesso civico generalizzato (FOIA) è il diritto di chiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria.
    Accesso civico generalizzato

  • La tua richiesta è stata respinta?
    Richiedi il riesame

  • Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).
    Visualizza il registro

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