Decreto del Presidente della Repubblica numero 273, del 28 luglio 1989
Legge numero 405 del 5 maggio 1952, ''Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni''
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Gli albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello vengono aggiornati ogni 2 anni, secondo le norme stabilite dalla legge.
Una Commissione composta dal Sindaco (Presidente) e da due Consiglieri Comunali (componenti) effettua gli aggiornamenti e procede all'iscrizione d'ufficio dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non sono inclusi negli albi possono presentare domanda di inclusione dal momento dell’affissione del manifesto (mese di Aprile) fino 31 luglio degli anni dispari.
REQUISITI RICHIESTI
Requisiti per essere iscritti nell'albo dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise
1. residenza anagrafica del Comune;
2. cittadinanza italiana;
3. avere assolto gli obblighi scolastici;
4. godimento diritti politici;
5. buona condotta morale;
6. età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
Requisiti per essere iscritti nell'Albo dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise d'Appello
1. residenza anagrafica del Comune;
2. cittadinanza italiana;
3. titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di 2° grado;
4. godimento diritti politici;
5. buona condotta morale;
6. età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
Sono esclusi dallo svolgimento delle funzioni di Giudice Popolare
1. i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
3. i Ministri di culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione
Modalità dell'aggiornamento Albo Giudici Popolari
Entro il 31 Luglio c.a. la domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari va compilata e consegnata all'ufficio protocollo del Comune o trasmessa tramite PEC a postacertificata@pec.comune.caserta.it, allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, eccetera) e,se possibile, copia del titolo di studio
Nessuno
Decreto del Presidente della Repubblica numero 273, del 28 luglio 1989
Legge numero 405 del 5 maggio 1952, ''Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni''