Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Pubblici esercizi

Responsabile di procedimento: DE LUCIA DOMENICO
Responsabile di provvedimento: VITELLI LUIGI

Descrizione

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi delle vigenti normative, sono soggette a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) da presentare al SUAP – Ufficio Pubblici Esercizi.
Per pubblico esercizio di somministrazione si intende l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
Per attività temporanea si intende l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone.
Per attività stagionale si intende l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per ciascun anno solare.
L’ufficio gestisce i procedimenti inerenti:
• inizio attività;
• cessate attività;
• variazioni e subingressi;
• rapporti con altri enti e uffici;
• sportello utenza;
• archivio;
• autorizzazioni temporanee per occupazione suolo pubblico/privato;
• autorizzazioni per mense;
• regolamenti e ordinanze.

Modalità di presentazione delle S.C.I.A.:
La S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) deve essere presentata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o all’Ufficio competente, utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.
La segnalazione deve essere corredata di tutta la documentazione riportata del modello di riferimento.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione delle SCIA, fermo restando la completezza formale circa l'indicazione dei dati richiesti nella modulistica in uso, delle autocertificazioni e della documentazione necessaria per l'attività da intraprendere, nonché la conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con Decreto del Ministero dell'interno.

Modalità di presentazione delle domande per occupazione suolo pubblico/privato:

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio competente utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.

Chi contattare

Personale da contattare: DE LUCIA DOMENICO

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30-60 gg

Costi per l'utenza

 I costi per “Diritti di istruttoria” sono riportati nel modello di riferimento

Riferimenti normativi

• D.M. 564 del 17.12.1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" ;
• DCC n. 35/2011
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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