Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Circoli privati con somministrazione ai soli soci

Responsabile di procedimento: DE LUCIA DOMENICO
Responsabile di provvedimento: VITELLI LUIGI

Descrizione

Le Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno, possono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali. 
Per poter somministrare ai soci dell'Associazione o del circolo alimenti e bevande, l'associazione o circolo deve essere regolarmente costituita. Questa deve avere le caratteristiche di cui all'art. 111, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22.12.1986 e successive modifiche.
Tali attività sono soggette a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Modalità di presentazione della S.C.I.A.
La S.C.I.A. deve essere presentata in forma scritta all’Ufficio competente utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.
La S.C.I.A. deve essere corredata di tutta la documentazione riportata nel modello di riferimento.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, fermo restando la completezza formale circa l'indicazione dei dati richiesti nella modulistica in uso, delle autocertificazioni e della documentazione necessaria per l'attività da intraprendere, nonché la conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno.

Chi contattare

Personale da contattare: DE LUCIA DOMENICO
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

I costi per “Diritti di istruttoria” sono riportati nel modello di riferimento.

 

 

Riferimenti normativi

 Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti ....
Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti ....

• D.P.R. n. 235 del 4.4.2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati"
• L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
• D.M. 564 del 17.12.1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande"
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: NON DISPONIBILE
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