Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Responsabile di procedimento: SCIANO DONATO

Descrizione

La messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato è soggetta a comunicazione al competente ufficio del Comune, da parte del proprietario o legale rappresentante. La comunicazione può essere redatta utilizzando l'apposito modulo (allegato A, scaricabile dalla rete informatica comunale e disponibile presso l'ufficio ascensori), e deve essere presentata o inviata al protocollo o direttamente all'ufficio competente entro dieci giorni dalla data di dichiarazione di conformità dell'impianto. La comunicazione, inoltre, può essere inviata via posta elettronica all'indirizzo del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, utilizzando la firma digitale secondo la vigente normativa in materia. E' vietato l'uso degli ascensori e montacarichi ai minori di anni 12 non accompagnati da persone di età più elevata. E' vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai non vedenti, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.
Fatte salve le sanzioni penali per le violazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali, gli organi competenti addetti al controllo applicano la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00 in caso di accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

Rilascio matricola ascensori 100,00 €

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

• DCC n. 35/2011;
• REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA MESSA IN
• ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 31/01/07
 

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