Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Prestito interbibliotecario Biblioteca A. Ruggiero

Responsabile di procedimento: RAFFONE MARIALIDIA

Descrizione

Il servizio di prestito bibliotecario (ILL acronimo di Inter Library Loan) permette la circolazione dei documenti tra le Biblioteche affinché gli utenti possano accedere anche a materiale documentario non posseduto dalla Biblioteca della propria città.
Il prestito interbibliotecario è erogato, previa istanza, in regime di reciprocità come da regolamento.
Il prestito interbibliotecario in entrata (prestito di opere possedute da altre biblioteche italiane) è concesso a tutti gli utenti maggiorenni previa compilazione di apposita modulistica ed è erogato previa informativa sulle spese da sostenere per eventuali tariffe applicate dalla biblioteca prestante, che non operi in regime di reciprocità, e per la rispedizione dell’opera.
Il prestito viene espletato nel rispetto dei termini e delle modalità che sono rese note nel regolamento della biblioteca prestante.
L’opera prestata deve essere consultata dall’utente presso la biblioteca, come da regolamento.
Nel rispetto della tempistica prevista dal regolamento della biblioteca prestante, il personale si occuperà della rispedizione dell’opera che è a carico dell’utente.
Il prestito interbibliotecario in uscita (prestito di opere possedute dalla nostra biblioteca ad altre biblioteche italiane) è erogato in regime di reciprocità, previa richiesta effettuata esclusivamente dalle biblioteche per posta elettronica o per posta ordinaria.
La durata del prestito è di venti giorni a decorrere dalla data di arrivo dell’opera e può essere rinnovato per altri venti giorni previo accordo tra le biblioteche.
L’opera prestata deve essere consultata dall’utente presso la biblioteca che ha effettuato richiesta di prestito interbibliotecario.
Sono concesse in prestito solo due opere per volta per un totale massimo di quattro volumi.
Sono esclusi dal prestito: testi antichi; manoscritti; edizioni rare e tutto il materiale escluso dal prestito locale.
 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

per il prestito interbibliotecario in entrata: reciprocità e tariffa postale di spedizione piego libri A/R o tariffe biblioteca prestante e tariffa postale di spedizione piego libri A/R;
per il prestito interbibliotecario in uscita: reciprocità
 

Riferimenti normativi

• DGC n. 154 del 16/05/1977;
• DGC n. 209 del 05/05/1978;
• DGC n. 59 del 25/02/1986;
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 03/03/2014
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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