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Nessun costo
Riferimenti normativi
• DGC n. 154 del 16/05/1977;
• DGC n. 209 del 05/05/1978;
• DGC n. 59 del 25/02/1986.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il prestito locale è concesso solo ai cittadini maggiorenni residenti nel comune di Caserta e ad enti, istituti ed uffici del Comune di Caserta.
Il prestito dura 20 giorni ed è eventualmente rinnovabile, alla scadenza, solo per altri 20 giorni.
Non sono concesse in prestito più di due opere per volta, per un totale massimo di quattro volumi.
Non tutto il materiale bibliografico della biblioteca è ammesso al prestito.
Sono esclusi dal prestito:
• testi antichi, manoscritti;
• edizioni rare;
• periodici e quotidiani;
• enciclopedie, dizionari;
• film e dischi;
• carte geografiche.
Il prestito è concesso a titolo personale. E’ severamente vietato dare ad altri le opere ricevute in prestito.
Chi non restituisce in tempo debito le opere richieste, dopo aver ricevuto anche il sollecito di restituzione, verrà escluso dal prestito.
Per prendere in prestito un libro è necessario compilare degli appositi moduli da ritirare presso il Banco di distribuzione.
I moduli, correttamente compilati, andranno riconsegnati agli operatori che procederanno a concludere l’operazione di prestito.
Nessun costo
• DGC n. 154 del 16/05/1977;
• DGC n. 209 del 05/05/1978;
• DGC n. 59 del 25/02/1986.