Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Imposta comunale sulla pubblicità.

Responsabile di procedimento: SANTANGELO LUIGI
Responsabile di provvedimento: VITELLI LUIGI

Descrizione

L’ Imposta Comunale Sulla Pubblicità è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi diffusi mediante insegne, tassabili ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C della legge 28/12/2001, n. 448 -, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.
La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.
L’Imposta Comunale Sulla Pubblicità deve essere versata in via principale da colui (soggetto passivo) che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Il calcolo dell’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta e’ calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo’ essere circoscritto il mezzo stesso.
Il soggetto passivo e’ tenuto, prima di iniziare la pubblicità’, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità’ e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità’ che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità’ effettuata con conseguente nuova imposizione; e’ fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità’ annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché’ non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità’ si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità’ di cui al D.Lgs 507, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1’ gennaio in cui e’ stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e’ stato effettuato l’accertamento.
Per l’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,00) cosi’ come determinata dall’Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).
La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell’Avviso di Accertamento.
Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta o delle singole rate di essa o del diritto e’ dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30% dell’imposta o del diritto il cui pagamento e’ stato omesso o ritardato. Lì Autorizzazione sarà rilasciata all' interessato dal Sindaco di Caserta tramite il Settore III - Attività Produttive e Turismo, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. L' Autorizzazione all' istallazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 5 anni. Per il rinnovo della suddetta Autorizzazione, a condizione che non siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario e che il soggetto sia in regola con il canone annuale, dovrà la richiesta prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza.
Viene definita TOSAP  la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  come riferimento a un tributo, a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate - anche senza titolo - nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio. 
Viene definito COSAP  il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. L'Imposta Comunale sulla Pubblicità si distingue in Temporanea, Permanente e Permanente Ricorrente in funzione della durata dell'esposizione del mezzo pubblicitario. Per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche il  canone COSAP  è dovuto a seguitoper il  rilascio di concessione.  Tale concessione sarà:
TEMPORANEA (se la durata è inferiore all’anno) per occupazioni tipo: fiere, festeggiamenti, installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, manifestazioni politico-culturali ed altre attività a carattere occasionale.
PERMANENTE (se superiore ad un anno) per occupazioni tipo: tende, insegne,fari, passi/accessi carrabili, chioschi, banchi, edicole a posto fisso , tavoli e sedie etc.
PERMANENTE RICORRENTE (qualora l’occupazione conservi le stesse caratteristiche e, in particolare, la tipologia, il periodo e la superficie. Si può ottenere con un unico procedimento l’autorizzazione ad occupare una determinata superficie in un determinato periodo dell’anno, non inferiore ai 60 giorni).
Devono richiedere la concessione tutti coloro che occupano spazi soprastanti e sottostanti il suolo nell’ambito del territorio del Comune di Caserta sottraendone la superficie all’uso pubblico. Il Regolamento in materia di COSAP si applica anche all’occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.






 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Comunale, per il pagamento della prima annualità del C.O.S.A.P. permanente, il canone relativo alle successive annualità deve essere versato entro la fine del mese di febbraio.

Costi per l'utenza

Il rilascio dell' Autorizzazione è subordinato al pamento della relativa tassa, ove dovuta.

Riferimenti normativi

Delibere di Consiglio Comunale n. 112 del 03/08/2000  e n. 173 del 18/12/2000 aventi per oggetto: "Norme per la Regolamentazione dell' Esposizione al Pubblico delle insegne pubblicitarie, di tabelle, targhe e scritte degli esercizi pubblici, dei locali commerciali ed artigianali."  Tali norme si differenziano a seconda dell' ubicazione degli esercizi: nei Siti Storici, nel Centro Storico o nella restante parte del Centro Abitato.Si basano sulle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attivazione, nonchè nel D. L. 15/11/93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. I mezzi pubblicitari sono quelli individuati dall' art. 47 del Regolamento di Esecuzione del D. L.360/93, di Attivazione della Legge 13/06/91 contenente la "Delega al Governo per la revisione delle Norme concernenti la disciplina della circolazione stradale." La domanda per l' istallazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 05/02/92 n. 175 e del D. M. 16/09/94 e successive modifiche e integrazioni. Normative T.O.S.A.P.- TOSAP è un' entrata tributaria. Per la TOSAP il riferimento normativo principale è il D.Lgs 507/93.  Il Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 all'art. 52 riconosce in capo ai Comuni e alle Province il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per ciò che attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. Si tratta, in sostanza, degli elementi essenziali delle prestazioni patrimoniali imposte. L'impossibilità di incidere su tali elementi essenziali non svuota di contenuto la potestà regolamentare del Comune e delle Province, in quanto il potere di stabilire la misura dell'aliquota, seppur nei limiti imposti dalla Legge, definire la modalità di esercizio dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, ampliare o ridurre le agevolazioni, consente di incidere in maniera determinante sulla misura del prelievo. Detto potere regolamentare è espressamente ribadito dal T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, che all'art. 149, richiamando appunto l'art. 52 cit., prevede chiaramente che la Legge assicuri agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. Ciò non vuol dire che il Comune può per iniziativa e con strumenti giuridici propri interni- istituire tributi, poiché ciò è riservato alla legge secondo quanto sancito dalla Costituzione che all'art. 23 dispone, appunto: nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla Legge. Autonomia impositiva, di cui al TU in argomento significa, pertanto, potestà di disciplinare in via regolamentare i tributi locali istituiti con Legge , ossia di adattare il prelievo fiscale alle condizioni socio-economiche del proprio territorio.


Normative C.O.S.A.P.-  COSAP è un canone di cui il  riferimento normativo principale sono gli artt. 52 e 63 del D. Lgs. 446/97 e il
Regolamento Comunale.  
 1 - Sulla base dei criteri previsti dall’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997,
quindi avuto riguardo alla classificazione del suolo pubblico, al valore economico della
disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla
collettività per la rinuncia all’uso pubblico dell’area stessa, la Giunta Comunale, con propria
deliberazione, stabilisce le tariffe nel rispetto dei seguenti criteri:
• Canone per occupazione permanente (tariffa annua al metro quadrato o lineare);
• Canone per occupazione permanente realizzata dalle aziende erogatrici di pubblici servizi,
determinato sulla base delle utenze risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente (tariffa annua
per utenza con un minimo di € 516,46);
• Canone per occupazione temporanea (tariffa base giornaliera al metro quadrato o lineare);
2 - Per le occupazioni di cui all’art. 26 - lett. b): spettacoli viaggianti – le superfici sono calcolate in
ragione del 50% fino a 100 mq. e del 25% per la parte eccedente.
Il Regolamento, comprensivo degli allegati, è disponibile anche presso l’URP.

 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza Vanvitelli - 81100 Caserta (CE)
PEC postacertificata@pec.comune.caserta.it
Centralino 0823273289 - 0823273290
P. IVA 00100110618
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su:

Servizio tecnico a cura dell' Ufficio ICT della Città di Caserta

Dichiarazione di accessibilità