Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Tenuta archivio di Stato - ricerche storiche e rilascio certificazioni

Responsabile di procedimento: SCORPIO ANGELA
Responsabile di provvedimento: MASSI SALVATORE

Uffici responsabili

STATO CIVILE

Descrizione

Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa previste dalla “Legge di stabilità per il 2012” (Legge n. 183/2011, art. 15).
In particolare, i certificati anagrafici e di stato civile non potranno essere più consegnati alle Pubbliche Amministrazioni e ai privati gestori di Pubblico Servizio.
I cittadini possono autocertificare direttamente i propri dati e situazioni anagrafiche personali, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La dichiarazione sostitutiva della certificazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione, nonché ai gestori di Pubblici Servizi che sono obbligati ad accertarla. I moduli per l’autocertificazione sono disponibili presso le sedi anagrafiche o scaricabili nella voce modulistica di questo procedimento.
 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
a vista

Costi per l'utenza

- Certificati ed Estratti di Nascita, Matrimonio e Morte € 0,50;
- Certificati anagrafici in carta semplice € 0,75;
- Certificati anagrafici in bollo € 1,00;






 

Modulistica per il procedimento

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Anagrafica Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni rese dal Genitore, dal ....
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Anagrafica Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni rese dal Genitore, dal ....
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà di chi non sa o non può firmare né dichiarare Dichiarazione Sostitutiva Atto ....
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà da Produrre a Privati  

Riferimenti normativi

Legge n. 183 del 12.11.2011

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 1 giorno
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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