Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio Tessera Elettorale

Responsabile di procedimento: IANNIELLO ANTONELLA
Responsabile di provvedimento: MASSI SALVATORE

Descrizione

Per votare è necessario presentarsi al seggio elettorale in cui si è iscritti. Il numero del seggio, l'edificio nel quale è installato e il suo indirizzo sono indicati nella tessera elettorale.
L'elettore si deve presentare al proprio seggio con la tessera elettorale rilasciata dal Comune di Caserta e la carta di identità o un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia (patente, passaporto o altro documento).
Il presidente del seggio, oppure uno degli scrutatori, attesta che l'elettore ha votato apponendo il timbro di sezione in uno degli spazi predisposti sulla tessera.
La tessera deve essere usata per tutte le consultazioni elettorali: elezioni politiche, amministrative, europee e per i referendum, per un massimo di 18 tornate elettorali (fino ad esaurimento dei 18 spazi predisposti sulla tessera).
La tessera viene rilasciata al cittadino a seguito di iscrizione nelle liste elettorali. L'iscrizione avviene semestralmente, nei mesi di giugno e dicembre per coloro che diventano maggiorenni nei sei mesi successivi.
Viene consegnata una nuova scheda elettorale anche in caso di:
 

  • trasferimento di residenza da un altro comune,
  • acquisto di cittadinanza italiana,
  • cambio di generalità (cambiamenti di cognome e/o di nome, rettifiche di dati di nascita).


Nel caso di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale, l'ufficio elettorale spedisce a casa una etichetta adesiva da apporre nello spazio apposito della tessera. Le variazioni di indirizzo vengono registrate nei mesi di gennaio e luglio.
In prossimità delle elezioni, inoltre, si procede a una ulteriore revisione delle liste elettorali.

Cosa fare in caso di:
 

  • SMARRIMENTO o FURTO della tessera: il duplicato viene rilasciato dall'ufficio elettorale su domanda del titolare, corredata da copia della denuncia effettuata presso gli organi di polizia.
  • DETERIORAMENTO della tessera: quando la tessera elettorale è inutilizzabile a causa del deterioramento, il titolare deve presentare domanda all'ufficio elettorale, che rilascia un duplicato e ritira l'originale deteriorato.
  • TRASFERIMENTO di residenza: il nuovo Comune di residenza consegna al titolare una nuova tessera elettorale e ritira quella rilasciata dal Comune di precedente residenza. In caso di trasferimento di residenza all'interno del territorio comunale che comporti il cambio del seggio di votazione, l'elettore riceve un'etichetta da applicare sulla tessera con l'indicazione del nuovo indirizzo e del nuovo seggio dove recarsi a votare.
  • ESAURIMENTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI nella tessera per il timbro di avvenuta votazione (sono 18): l'elettore deve rivolgersi all'ufficio elettorale, che provvede a rilasciare una nuova tessera.
  • ATTENZIONE: nel caso in cui l'interessato non possa presentarsi personalmente all'ufficio elettorale per il ritiro (casi di smarrimento, furto o deterioramento della tessera) può incaricare un familiare con apposita delega alla quale va allegata copia del documento di identità.

Chi contattare

Personale da contattare: IANNIELLO ANTONELLA

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
a vista

Costi per l'utenza

nessun costo

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi



DPR n. 299 dell'8 settembre 2000, "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 3 della legge n. 30 aprile 1999, n. 120".
DPR n. 223 del 20 marzo 1967, "Approvazione del testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali".
DPR n. 570 del 16 maggio 1960, "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
Legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999, "Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni".
Legge n. 43 del 23 febbraio 1995, "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario".
DPR n. 361 del 30 marzo 1957, "Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati".
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 1 giorno
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