Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizi Informatici
• Realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture tecnologiche, reti dati (lan, hyperlan,
wifi), fonia, apparati, banche dati, applicativi software;
• Approvvigionamento di Hardware e Software;
• Formazione informatica e consulenza nel settore dell'informatica;
• Progettazione e coordinamento delle azioni volte a favorire la diffusione delle tecnologie telematiche all'interno dell'amministrazione ed il miglioramento della qualità dei servizi in rete;
• Gestione dei servizi per la Sicurezza Informatica;
• Aggiornamento ed inserimento dati e informazioni sul sito web istituzionale e nell'apposita
sezione "Amministrazione trasparente".