Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

SALVATORE BRANDI C/ COMUNE DI CASERTA. RICORSO EX ART.702 BIS CPC TRIBUNALE DI S.MARIA C.V. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO AL LEGALE DELL'ENTE

Tipologia: provvedimento dirigenziale
Provvedimento numero: 242
Responsabile del provvedimento: MARTINO LUIGI
Data del provvedimento: 10-03-2017
Allegato: 17681139460O__O242.pdf (145 kb) File con estensione pdf
Contenuto creato il 28-03-2017 aggiornato al 28-03-2017
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