Le Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno, possono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.
Per poter somministrare ai soci dell'Associazione o del circolo alimenti e bevande, l'associazione o circolo deve essere regolarmente costituita. Questa deve avere le caratteristiche di cui all'art. 111, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22.12.1986 e successive modifiche.
Tali attività sono soggette a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività).
Modalità di presentazione della S.C.I.A.
La S.C.I.A. deve essere presentata in forma scritta all’Ufficio competente utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.
La S.C.I.A. deve essere corredata di tutta la documentazione riportata nel modello di riferimento.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, fermo restando la completezza formale circa l'indicazione dei dati richiesti nella modulistica in uso, delle autocertificazioni e della documentazione necessaria per l'attività da intraprendere, nonché la conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno.