
Riferimenti normativi
• D. Lgs n. 196 del 30/06/2003;
• L. n. 265 del 03/08/1999;
• D.P.R. n. 600 del 29/09/1973;
• Codice di Procedura Civile artt. 138-151.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
La notifica è un procedimento con cui formalmente e legalmente si porta a conoscenza di uno o più destinatari predeterminati, l’esistenza di un determinato fatto o atto che lo/i riguarda.
La notifica deve essere effettuata dal Messo Notificatore il quale nel consegnare l’atto è tenuto a redigere la relata di notifica o a compilare l’avviso di ricevimento.
La relata di notifica dà luogo a presunzione legale di conoscenza, essa ha natura di atto pubblico e costituisce la prova dell’eseguita notificazione, dell’identità della persona cui è stato consegnato l’atto e che ha sottoscritto l’avviso.
Lo stesso vale per l’avviso di ricevimento quando la notificazione sia stata eseguita per mezzo del servizio postale. Anche l’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova dell’avvenuta notificazione.
Di regola il Messo Notificatore consegna copia dell’atto nelle mani del destinatario (art. 138 del c.d.c). Qualora ciò non sia possibile l’atto può essere consegnato ad altro soggetto( persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio o azienda, al vicino di casa, al portiere), o depositato presso la Casa Comunale secondo le modalità previste dagli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile.
E’ importante sottolineare che il sistema della notificazione si ispira al principio della mera “ricezione” della copia dell’atto, quindi al principio della “conoscibilità” e non a quello dell’”effettiva conoscenza” del suo contenuto. L’efficacia della notificazione deriva, infatti non dalla conoscenza effettiva che il destinatario abbia l’atto, ma dalla consegna della copia dell’atto in una delle forme stabilite dalla legge.
• D. Lgs n. 196 del 30/06/2003;
• L. n. 265 del 03/08/1999;
• D.P.R. n. 600 del 29/09/1973;
• Codice di Procedura Civile artt. 138-151.