Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
LEVA MILITARE
Uffici responsabili
Elettorale - Leva Militare - Giudici PopolariDescrizione
Il servizio di leva obbligatorio è stato sospeso in base all’art. 1929 D. Lgs. 66 del 15/03/2010.
Fino al 31/12/2004 sono stati chiamati a svolgere il servizio di leva obbligatorio i nati entro il 31/12/1985.
Le chiamate per lo svolgimento del servizio sono state sospese dal 1° gennaio 2005.
I comuni continuano nei confronti dei cittadini appartenenti alle classi 1986 e seguenti la loro attività di formazione e di aggiornamento delle relative liste di leva, in virtù del citato principio di sospensione e non di soppressione.
L’iscrizione nelle liste di leva è obbligatoria. I giovani di sesso maschile residenti nel Comune nell’anno in cui compiono il 17° anno di età, i genitori o il tutore, dal 1° al 31 gennaio dell’anno di formazione delle liste di leva, possono prendere visione delle medesime presso l’Ufficio Leva Militare e, in caso di omissione, provvedere a chiedere l’iscrizione.
Dal 1° al 15 febbraio l’elenco preparatorio degli iscrivendi è consultabile all’Albo Pretorio on line e/o presso l’ufficio leva.
Chiunque può segnalare al predetto ufficio leva eventuali omissioni o fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell’elenco o nelle liste di leva.