Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Trascrizione di sentenze straniere relative allo stato civile.

Responsabile di procedimento: SCORPIO ANGELA
Responsabile di provvedimento: MASSI SALVATORE

Uffici responsabili

STATO CIVILE

Descrizione

Le sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria straniera, relative allo Stato Civile, possono essere rese efficaci in Italia, mediante trascrizione nei registri degli atti di Stato Civile.
Se ne sussistono le condizioni, è possibile la trascrizione dei provvedimenti stranieri che riguardano:
- nascite, matrimoni e decessi avvenuti a Caserta o Sedi Decentrate ;
- nascite, matrimoni e decessi avvenuti all'estero, con atto trascritto a Caserta o Sedi Decentrate.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
La domanda, corredata dalla documentazione, potrà essere presentata personalmente dall'interessato o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento:

1) Documento di identità valido
2) Domanda di trascrizione della sentenza in carta bollata (modulo disponibile al paragrafo Modulistica)
3) Copia conforme autenticata della sentenza straniera corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale;
4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente dall'interessato, anche contestualmente alla domanda di cui al punto 2), attestante che "fra le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano né che pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero" (il modulo è disponibile al paragrafo Modulistica). La dichiarazione non va autenticata ed è in carta libera.
N.B.-E' necessario che la sentenza sia presentata in forma integrale. Non possono essere accettati estratti o certificati.
REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
La domanda può essere presentata all'Ufficio di Stato Civile esclusivamente dall'interessato o dall'esercente la potestà in caso di minore.

MODULISTICA
Istanza di trascrizione della sentenza estera
Dichiarazione sostitutiva che tra le parti non è stata pronunciata sentenza italiana

Per contatti;
Uff. Caserta 0823 273914 - Via San Gennaro, 10

 

Chi contattare

Personale da contattare: RUSSO LUANA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
90 giorni - L'istruttoria è molto complessa e spesso per l'esame della documentazione sono necessari diversi contatti con l'interessato e con le Autorità Consolari.

Costi per l'utenza

Marca da Bollo euro 16,00

Riferimenti normativi

Legge 30.5.1995, n.218
D.P.R. 3.11.2000 n. 396
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 1
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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