
Riferimenti normativi
• Regio Decreto n. 1443 del 28.10.1940;
• Regio Decreto n. 1339 del 19.10.1930;
• Codice di Procedura penale (artt. 157);
• Codice di procedura Civile (artt. 140 e 143).
Il “Deposito Atti” consiste nell’accogliere, custodire e consegnare gli atti notificati (ai sensi delle norme che prevedono il deposito) a persone (fisiche o giuridiche), società, ditte ed enti, che per irreperibilità (momentanea o assoluta) o/e per incapacità o rifiuto, vengono depositati presso la Casa comunale;
Presso la Casa comunale vengono depositati gli atti dai Messi Notificatori Comunali, dai Vigili Urbani, dagli Ufficiali Giudiziari, dalle Poste Italiane, da Equitalia, dall’’Agenzia delle Entrate, dalla Pubbliservizi, dalla Procura, ecc.;
Dalla data di perfezionamento del deposito presso la Casa comunale
l’Amministrazione diventa consegnataria dell’atto depositato e provvede alla sua
conservazione e custodia, nonché alla sua eventuale consegna al destinatario.
• Regio Decreto n. 1443 del 28.10.1940;
• Regio Decreto n. 1339 del 19.10.1930;
• Codice di Procedura penale (artt. 157);
• Codice di procedura Civile (artt. 140 e 143).