Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Trascrizione atto di Stato Civile formato all'estero.

Responsabile di procedimento: SCORPIO ANGELA
Responsabile di provvedimento: MASSI SALVATORE

Uffici responsabili

STATO CIVILE

Descrizione

I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, hanno l'onere di comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che lo riguardano, avvenuti in territorio straniero.
Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all'estero, riguardanti cittadini italiani, vengono poi inviati dai Consolati ai competenti Comuni italiani, per la trascrizione nei registri dello stato civile.
E' comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all'estero e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all'Ufficio dello Stato Civile Italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.
La domanda, corredata dalla documentazione, può essere presentata personalmente dall'interessato e dall’esercente la potestà nel caso di minore, o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.
 

La modulistica da presentare è la seguente:
Istanza trascrizione atto estero di nascita - minorenne
Istanza di trascrizione atto estero di nascita - maggiorenne
Istanza di trascrizione atto estero di matrimonio
Istanza di trascrizione atto estero di morte
Informazioni su legalizzazione e traduzione di atti e certificati formati all’estero

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Nei registri di stato civile del Comune di Caserta e sedi Decentrate (Briano, Casola, Casolla, San Benedetto e San Clemente) possono essere trascritti :

Atti di nascita:
se il padre o la madre del nato sono residenti nel Comune di Caserta o iscritti all’AIRE del Comune di Caserta , o hanno avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune Caserta; se il nato, attualmente maggiorenne, è residente a Caserta o è iscritto all’AIRE del Comune di Caserta;
Atti di matrimonio:
se almeno uno dei coniugi è residente nel Comune di Caserta o iscritti all’AIRE del Comune di Caserta, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Caserta;
Atti di morte:
se il defunto era residente nel Comune di Caserta o iscritti all’AIRE del Comune di Caserta, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Caserta;

NB: Prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l’atto non sia già stato trascritto in altro comune italiano.
Diversamente, qualora venga accertata successivamente una doppia trascrizione, si dovrà provvedere, con provvedimento del Tribunale Civile, all’annullamento della seconda.

L’atto di Stato Civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:
1. in originale: in questo caso l’atto deve essere corredato da traduzione ufficiale e legalizzazione. La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni (vedi scheda "Informazioni su legalizzazione e traduzione atti formati all'estero" riportata nella sezione Modulistica) oppure redatto su modello plurilingue; se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi del 27.9.1956 o alla Convenzione di Vienna dell’8.9.1976 (gli Stati aderenti sono elencati nella scheda "rilascio dell’estratto plurilingue")
2. non contrario all’ordine pubblico italiano

Per contatti;
Uff. Caserta 0823 273914 - Via San Gennaro, 10

 

Chi contattare

Personale da contattare: RUSSO LUANA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
90 giorni

Costi per l'utenza

Marca da bollo da euro 16,00.

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 396, 3.11.2000

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 5
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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Recapiti e contatti
Piazza Vanvitelli - 81100 Caserta (CE)
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