Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Riconoscimento del figlio naturale
Uffici responsabili
STATO CIVILEDescrizione
Il riconoscimento del figlio naturale (concepito da persone tra loro non unite dal vincolo matrimoniale), può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino:
• dalla sola madre;
• da entrambi i genitori;
• dal padre, dopo il riconoscimento della madre e previo il consenso della stessa.
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino/dopo la dichiarazione di nascita del bambino
• dalla sola madre;
• da entrambi i genitori;
• dal solo padre.
Se il riconoscimento è fatto da un genitore non italiano, ma comunitario o extracomunitario, lo stesso deve produrre all’ufficiale dello stato civile, una certificazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese, attestate che la persona è capace di riconoscere un figlio naturale, secondo la legge nazionale (art.35, Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”).
Nota bene: in tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Requisiti
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che all'atto del riconoscimento ha/hanno compiuto 16 anni.
Documentazione necessaria
Per la documentazione occorrente, che varia a seconda dei casi e per ulteriori chiarimenti, è consigliabile rivolgersi direttamente all'Ufficio Stato Civile.
Per contatti telefonici 0823 273913 - 0823 273914
Chi contattare
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo.
Riferimenti normativi
• Codice Civile art. 250 e segg.
• Legge n. 218 del 30 maggio 1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03.11.2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art.2 c. 12 L. n. 127 del 15 maggio 1997