Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Affido

Descrizione

L’affido familiare è un intervento “ a termine”, così come lo definisce la legge, di aiuto e sostegno, che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative.
E’ previsto e regolato dalla legge n. 184/1993, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, modificata con la legge n. 149/2001, “Diritto del minore ad una famiglia”, che prevede il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
Quando si parla di affido ci si riferisce a quei casi in cui le difficoltà dei genitori sono provvisorie e rimediabili: la famiglia affidataria quindi non si sostituisce alla famiglia d’origine ma l’affianca, supplendo alle sue funzioni per il tempo necessario a superare le problematiche che hanno contraddistinto l’intervento.
Il servizio offre prestazioni di :
1. presa in carico di minori e famiglie coinvolti mediante la predisposizione di progetti individualizzati;
2. sostegno e supporto alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria;
3. monitoraggio periodico delle famiglie coinvolte;
4. sensibilizzazione dell’Istituto dell’Affido;
5. aggiornamento dell’anagrafe delle famiglie affidatarie.

 E' possibile richiedere ulteriori informazioni a areafamiglia@ambitoc7.it.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

Nessun costo

Riferimenti normativi

• Legge n. 149 del 28 marzo 2000, Modifiche alla legge n. 184 del 4 maggio 1983 recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al Titolo VIII del Libro I del Codice Civile;
• Legge n. 328 del 8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di investimenti e servizi sociali”;
• Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo, New York, 1989
• LR "Linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare" DGR n. 644 del 30 aprile 2004.
 

Servizio online

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