Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Addizionale IRPEF

Responsabile di procedimento: Francesco Picozzi
Responsabile di provvedimento: SANTONASTASO GIROLAMO

Uffici responsabili

Entrate e Tributi

Descrizione



L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta italiana diretta, personale, progressiva e generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
L’addizionale comunale, analogamente a quella regionale, è stata istituita dal D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998 come tributo finalizzato alla progressiva autonomia finanziaria degli enti locali, e pertanto destinato ai singoli comuni.
Si tratta di una imposta addizionale all’ IRPEF che segue i criteri giuridici ed applicativi di tutte le imposte sul reddito delle persone fisiche, coincidendo con esse nelle scadenze e nelle modalità di versamento.
L’addizionale è dovuta infatti dalle persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello stato, sulla base dei redditi prodotti nell’anno solare, mentre ne sono esclusi gli altri soggetti, quali enti o società. L'addizionale comunale IRPEF è articolata in due aliquote distinte:
•una di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, uguale per tutti i comuni, di competenza dello Stato, con equivalente riduzione sia delle aliquote IRPEF che dei trasferimenti ordinari ai comuni (senza aggravio impositivo per il contribuente);
•un'altra, opzionale e variabile da comune a comune, in quanto rimessa alla discrezionalità degli stessi, che possono istituirla, regolamentarla e variarla anno per anno, entro la misura massima dello 0,8 punti percentuali.
La delibera deve essere pubblicata nel sito internet del Ministero dell' Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
Con gli introiti di questa imposta addizionale, il Comune finanzia una quota parte di tutte le spese previste dalla vigente normativa: spese generali, polizia locale, istruzione, cultura, sport, viabilità, territorio e ambiente, servizi sociali, servizi produttivi.
VERSAMENTI
A decorrere dall'1/1/2008, il versamento dell'addizionale comunale Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, tramite Mod. F24, indicando apposito codice tributo e catastale, assegnato a ciascun comune. (Codice Comune di Caserta B963). Per la generalità dei contribuenti il versamento è effettuato a saldo e in acconto unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef), con la dichiarazione dei redditi (esempio a giugno 2009 si pagherà l’acconto del 30% per il 2009 ed il saldo del residuo 70% per il 2008). Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati, l'acconto dell'addizionale comunale dovuta, è determinato, in sede di conguaglio di fine anno, dai sostituti d'imposta di cui agli art. 23 e 29 del Dpr n.600/73 e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo e comunque non oltre il mese di Novembre.
In caso di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro il saldo e l’eventuale acconto residuo verranno trattenuti in un’unica soluzione fino a concorrenza della retribuzione, le eventuali restanti rate dovranno essere versate direttamente dal dipendente.
ESENZIONI
L’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 introduce poi i seguenti ulteriori elementi innovativi nella gestione dell’imposta.
1) “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività” i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti:
- da 0 a 15.000 euro;
- da 15.000,01 a 28.000 euro;
- da 28.000,01 a 55.000 euro;
- da 55.000,01 a 75.000 euro;
- oltre 75.000 euro.
2) E’ stata stabilita una soglia di esenzione con il comma 3-bis dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998 avente le seguenti precisazioni:
- potrà essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Ciò vuol dire che occorre far riferimento esclusivamente al reddito complessivo e non possono quindi essere esentate singole tipologie di redditi (come quello da lavoro dipendente o da pensione). Inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo familiare;
- dovrà essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
DEROGHE
Con il disposto dell’art. 2 DL 93/2008 convertito nella legge 126/2008, successivamente modificato dall’art. 5 del DL 185/2008 convertito nella legge 2/2009, si è disposto in merito alla detassazione per reddito derivante da produttività, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente. Viene stabilito che, sono soggette ad imposizione sostitutiva del 10%, le somme erogate nei limiti di 6000 euro, per chi nel 2008 ha percepito redditi di lavoro dipendente fino a 35.000 euro. La norma per l’applicazione dell’imposta sostitutiva fa riferimento a un principio di cassa - cioè il riferimento è al periodo in cui le somme sono state pagate.
RIMBORSI
Le somme versate o le trattenute subite in eccesso possono essere evidenziate nella dichiarazione dei redditi e richieste a rimborso. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
SANZIONI
L’applicazione del sistema sanzionatorio spetta all’amministrazione finanziaria dello stato.
RAVVEDIMENTO
Il ravvedimento, previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto a seguito di violazione, prima che l'Amministrazione abbia iniziato un'attività di accertamento ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, beneficiando di una riduzione della sanzione.
Le principali regole a cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le medesime sancite per l’imposta sul reddito delle persone fisiche - art. 13 del dlgs 472/1997 estese ai tributi locali dall’art. 16 del dlgs 473/97 successivamente modificate dal DL 185/2008.
La sanzione deve essere pagata utilizzando il modello F24.
Questa modalità vale anche per gli enti pubblici (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 79/E del 2001).
La differenza tra DETRAZIONE e DEDUZIONE.
La prima si riferisce alla richiesta allo stato di restituzione di una specifica percentuale (stabilita dalla legge) relativa la spesa sostenuta.
Non si può richiedere la “restituzione” di somme superiori al nostro imponibile IRPEF. Cioè se il nostro reddito produce un IMPONIBILE IRPEF di € 1000, la nostra richiesta di DETRAZIONE (che riguarda diverse voci) NON può superare questa somma
La DEDUZIONE, si riferisce al nostro reddito annuo lordo, dal quale si deve scorporare la spesa sostenuta e lo stato ci dovrà “restituire” la percentuale della tassazione del nostro reddito, riferito alla spesa sostenuta. 





 

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
L'addizionale comunale all'Irpef è dovuta: al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale a partire dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta. Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l'anno success

Costi per l'utenza

Nessuno.

Riferimenti normativi

IRPEF Sigla di Imposta sul reddito delle persone fisiche , istituita con d.p.r. 597/1973, e ora disciplinata dal titolo I del d.p.r. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, t.u.i.r.).  I Comuni possono istituire un’addizionale all’I.R.P.E.F. (art. 1, del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998), salvo deroghe espressamente previste dalla legge (ad esempio: Roma Capitale a partire dall’anno 2011).
A decorrere dall’anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in ragione “del possesso di specifici requisiti reddituali” (art. 1, comma 3 bis, del D. lgs n. 360/1998), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l’art. 13, comma 16. del D.L. n. 201/2011).
I Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluraliltà di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività. (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo così come modificato con l’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011). Resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un’aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un’esenzione, un’aliquota ordinaria, ossia da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l’esenzione.
Dal 2002, le delibere comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell’Amministrazione finanziaria www.finanze.gov.it secondo le modalità stabilite con il D.M. 31 maggio 2002 e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998), collegandosi al quale è possibile conoscere i dati relativi all’addizionale I.R.P.E.F. relativamente a tutti i comuni.
A partire dal 2012 ha cessato di avere vigore la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi loro attribuiti con legge dello Stato, con la sola eccezione della T.A.R.S.U. (art. 1, comma 7, D.L. 93/2008; art. 77 bis, comma 30, D.L. 112/2008; art. 1, comma 123, L. 220/2010). Sono state fatte salve le deliberazioni di istituzione dell’addizionale o di aumento della relativa aliquota, adottate nel periodo dal 7 giugno 2011 al 12 agosto 2011 in base all’art. 5 del Decreto lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale, da parte di quei comuni che alla data del 7 giugno 2011 non avevano ancora istituito l’addizionale ovvero che l’avevano istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4% (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011). Per tali comuni l’addizionale da applicare per l’anno 2011 non ha potuto essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% rispetto a quella stabilita per l’anno 2010 e, comunque, entro il limite massimo dello 0,4% (art. 5 del D. Lgs n. 23/2011).
I comuni, ai fini dell’efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell’anno d’imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione (art. 14, comma 8, del D. leg.vo n. 23/2011; art. 52, comma 2, del D. leg.vo n. 446/1997; art. 3 della Legge n. 212/2000)
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del T.U. delle imposte dirette (art. 1, comma 4, del D. lgs. 360/1998). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota al reddito imponibile dell’anno precedente, calcolato applicando l’aliquota stabilita a titolo di addizionale al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. COMUNE DI CASERTA - REGOLAMENTO PER COMPARTECIPAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. Deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 26/04/2007.
                                                                                                                                                                                                     

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