Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Cittadinanza

Responsabile di procedimento: SCORPIO ANGELA
Responsabile di provvedimento: MASSI SALVATORE

Uffici responsabili

STATO CIVILE

Descrizione

Per la complessità e varietà di casistiche in materia di attribuzione, acquisto, riacquisto o perdita della "cittadinanza italiana", in questa sede ci limitiamo ad informare sinteticamente che:
- è cittadino italiano per nascita:
• chi è figlio di padre o madre cittadini italiani;
• chi nasce in Italia da genitori apolidi o ignoti;
• chi nasce in Italia da genitori stranieri che non possono trasmettere, per la legge dello stato di appartenenza, la loro cittadinanza al figlio nato su territorio straniero;
- si può acquistare la cittadinanza italiana per:
• filiazione;
• adozione;
• beneficio di legge;
• matrimonio;
• naturalizzazione;
• da parte del minore per automatismi di legge;
- si può perdere la cittadinanza italiana per:
• comportamenti in contrasto con doveri di lealtà verso lo Stato;
• per revoca di adozione;
• per rinuncia;
• per naturalizzazione per uno Stato aderente alla Convenzione di Strasburgo;
- si può riacquistare la cittadinanza italiana per:
• prestazione di effettivo servizio militare con preventiva dichiarazione di riacquisto;
• assunzione di pubblico impiego, anche all'estero e dichiarazione di volerla riacquistare;
• dichiarazione di volerla riacquistare ed aver stabilito o stabilire, entro un anno dalla dichiarazione la residenza in Italia;
• dopo un anno di residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso periodo;
• dopo due anni di residenza nel territorio della Repubblica rendendo una dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza, con la prova di aver abbandonato la carico o l'impiego o il servizio militare per chi l'aveva persa ai sensi dell'art. 12 comma 1 della legge n. 91 del 05.02.1992.
- si può inoltre riconoscere il possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di origine italiana per:
• i discendenti di cittadini italiani anticamente emigrati nell'America Latina (Argentina, Venezuela, ecc..) e Australia ;
• i discendenti di cittadini italiani e le persone nate e già residenti nel territorio dell'Impero Austro-Ungarico emigrate all'estero prima del 16.7.1920 (data di annessione all'Italia);
• i discendenti dei nati nei territori dell'Istria e della Dalmazia dal 1920 al 1947 (periodo di annessione all'Italia)
Per ulteriori e più specifiche delucidazioni in materia l'ufficio di Stato Civile resta a disposizione.

Chi contattare

Personale da contattare: DI NISIO MARGHERITA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
• per informazioni immediata • per il riconoscimento dello

Costi per l'utenza

• Marca da bollo di € 16,00 per l'istanza al Comune;
• alcune marche da bollo per l'istanza da produrre alla Prefettura;
• contributo da versare allo Stato a carico del cittadino straniero richiedente di € 200,00.

Riferimenti normativi

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti ....

• Legge n. 91 del 5.2.1992;
• Regolamento di esecuzione della predetta Legge n. 91 del 05.02.1992 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del 12.10.1993;
• Decreto del Presidente della Repubblica del 18.04.1994 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana";
• Circolari Ministeriali n. K60.1 del 22.5.2006 e n.K60.1 del 02.10.2006 (riconoscimento citt. italiana ai connazionali dell'Istria, Fiume, dalmazia e loro discendenti).
• Legge n. 379 del 14.12.2000 "per il riconoscimento della citt. italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero Austro-Ungarico e ai loro discendenti", integrata dalla L. n. 51 del 23.02.2006 (art. 28-bis) - Circolare Ministeriale n. K78 del 24.12.2001;
• Legge n. 124 del 08.03.2006 "Modifiche alla Legge 91/92 contenenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti";
• Circolare Ministeriale n. K28 del 08.04.1991 per il "riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano" (discendenti di italiani emigrati nei paesi dell'Ameria latina e Stati Uniti);
• Legge n. 94 del 15.7.2009 recante "disposizioni in materia di sicurezza Pubblica".

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 48
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