
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
nessun costo
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03.11.2000;
Codice Civile
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Quando avviene una nascita è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nato all'Ufficio di Stato Civile.
La dichiarazione può essere resa dal padre, dalla madre, da un procuratore speciale oppure dall'ostetrica, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto.
Se i genitori non sono sposati devono presentarsi entrambi.
Il riconoscimento non può essere effettuato dai genitori che non abbiano compiuto il 16° anno di età (Art. 250 del C.C.).
Termini di presentazione della dichiarazione:
• entro 3 giorni * dall'evento presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
• entro 10 giorni * dalla nascita all'Ufficio dello Stato Civile del Comune ove è avvenuta la nascita;
• entro 10 giorni * dalla nascita all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori.
(* I giorni decorrono a partire dal giorno successivo alla nascita. Nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo, la scadenza viene spostata di un giorno).
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
(* I giorni decorrono a partire dal giorno successivo alla nascita. Nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo, la scadenza viene spostata di un giorno).
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Dichiarazione di nascita di figlio di cittadini stranieri (art. 1 Convenzione di Monaco del 5.9.1980 e art.25 Legge n218/95 Diritto Internazionale Privato):
• attribuzione dello status di figlio legittimo o naturale – il genitore deve dichiarare se il figlio è nato a da unione legittima o naturale, assumendosi la responsabilità di eventuale falsa dichiarazione, sanzionabile penalmente;
• attribuzione cognome - i diritti della "personalità", tra cui il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, quindi al neonato straniero non possono essere applicati i criteri di cognomizzazione italiani. Per cui in sede di dichiarazione di nascita sarà chiesto al padre straniero quale cognome spetta al figlio conformemente alle disposizioni vigenti in materia nello Stato di appartenenza;
• trasmissione cittadinanza – il genitore straniero deve essere a conoscenza se possa o meno trasmettere la propria cittadinanza al figlio nato su territorio straniero in base alla Legge sulla cittadinanza del proprio Paese d'origine (è opportuno quindi si informi prima della nascita presso il proprio Consolato o Ambasciata in Italia).
Documenti necessari a corredo della dichiarazione:
• Documento d'identità in corso di validità (carta identità o passaporto per stranieri)
• Attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto
Altre informazioni:
Al momento della dichiarazione di nascita viene rilasciato il Codice Fiscale del nato.
Per i residenti, viene contestualmente trasmesso il codice fiscale all'Agenzia delle Entrate ed inviato a casa dell'interessato.
nessun costo
Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03.11.2000;
Codice Civile