Riferimenti normativi
artt. 9 e 10 della Legge 10/4/1951 n. 287
art.21 L.10/4/951 n.287 e successive modificazioni
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
I Cittadini possono essere chiamati a svolgere funzioni di giudizio nella Corte d'Assise o nella Corte d'Assise d'Appello.
Per richiedere l'iscrizione agli elenchi dei giudici popolari al fine di svolgere tale funzione, bisogna presentare domanda in carta semplice all'Ufficio Elettorale del Comune. Se la domanda viene presentata da terzi o inviata a mezzo posta, occorre allegare fotocopia del documento di riconoscimento.La domanda va fatta solo dopo l'affissione del manifesto all'albo Pretorio online.La domanda pervenuta prima e dopo le date riportate nel manifesto non saranno ritenute valide.
Occorre avere:
- residenza stabile nel territorio del Comune
- cittadinanza italiana
- godimento di diritti civili e politici
- non meno di 30 anni e non più di 65.
- scuola dell'obbligo, per la carica di Giudice Popolare nella Corte d'Assise
- scuola superiore di 2° grado, per la carica di Giudice Popolare della Corte d'Assise d'Appello.
Sono esclusi dallo svolgimento di questa funzione, per incompatibilità:
- i magistrati o i funzionari in servizio, appartenenti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate, in servizio;
- i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione.
nessun costo
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