Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale

Responsabile di procedimento: IANNIELLO ANTONELLA
Responsabile di provvedimento: MASSI SALVATORE

Descrizione

Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Caserta.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con pubblico manifesto invita gli elettori che desiderano essere iscritti nell'albo a farne apposita domanda entro il 30 di novembre.

La domanda non occorre rinnovarla ogni anno, in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione.
La nomina degli scrutatori di seggio e dei supplenti avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, mediante nomina da parte della Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto.

Requisiti
L'iscrizione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

Essere elettore del Comune;

Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:

i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Chi contattare

Personale da contattare: IANNIELLO ANTONELLA

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Entro il mese di gennaio la Commissione Elettorale procede all'iscrizione dei richiedenti nell'Albo unico degli scrutatori. In occasione delle consultazioni elettorali gli scrutatori di seggio sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.

Costi per l'utenza

nessun costo.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Legge n. 120 del 30 aprile 1999: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale". Art. 9, che sostituisce l'art. 1 della legge n. 95 del 08 marzo 1989 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore).

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 5 giorni
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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