Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ufficio Gestione Uscite
- Impegni di spesa
- Mandati di pagamento
- Contabilità economica
- Gestione mutui e finanziamenti, con fondi speciali per costruzione opere pubbliche in c/capitale e altri strumenti finanziari per la raccolta del risparmio
- Gestione procedimenti finalizzati all'acquisizione di finanziamenti neli'ambito di specifiche leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza.
- Contabilità patrimoniale e rilevazione e classificazione dei flussi finanziari di uscita
- Contabilità analitica per la rilevazione e destinazione dei costi per centro di costo
- Contabilità fiscale dell'Ente
- Redazione modello 770 in collaborazione con l'ufficio personale ed ogni altra forma di dichiarazione se dovuta
- Tenuta documenti contabili obbligatori
- Registri degli inventari