Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Riapertura termini: "AGGIORNAMENTO ELENCHI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI RICORRERE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA".
Allegati

(Pubblicato il 20/07/2017 - Aggiornato il 20/07/2017 - 319 kb - pdf)